Tassidermia
L'attività di tassidermia, ovvero la tecnica di preparare, a scopo scientifico o ornamentale, le pelli degli animali in modo da renderne possibile la conservazione, e di imbottirle dando loro l’aspetto e l’atteggiamento degli animali vivi, è disciplinata, ai sensi dell'art. 6 della Legge 157/92, sulla base di apposito regolamento regionale. Il regolamento ha ad oggetto sia la disciplina dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione che la detenzione o il possesso delle preparazioni tassidermiche e dei trofei.
L’esercizio in forma professionale dell’attività di tassidermia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della provincia competente per territorio previo accertamento delle necessarie conoscenze teorico-pratiche in materia con esame sostenuto davanti ad apposita Commissione.
I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorita' competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
La detenzione di spoglie e preparazioni tassidermiche di animali appartenenti alla fauna selvatica omeoterma non cacciabile è soggetta ad autorizzazione della provincia ed è consentita negli stessi casi e con gli stessi limiti in cui ne è consentita la preparazione.
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2020