Registro Regionale Organizzazioni
Referente
L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscale...
Vantaggi iscrizione
- L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali"
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Alcune agevolazioni fiscali previste dall' art. 7 Legge 266/91:
- Gli atti costitutivi delle Organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di bollo e di registro
Requisiti per l'iscrizione
- Possono iscriversi le organizzazioni aventi sede nella Provincia di Cuneo che svolgano attività di volontaria da almeno sei mesi dalla data di costituzione.
- Tra le finalità dell'associazione di volontariato deve esserci l'attività solidaristica a favore di terzi.
- Tali Organizzazione si devono avvalere prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
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Devono essere caratterizzate:
- Assenza di fini di lucro
- democraticità della struttura
- dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti
- "dall'obbligatorietà del bilancio
Sezioni di intervento
L'Organizzazione di Volontariato chiede l'iscrizione in una delle seguenti sezioni del Registro regionale:
- socio assistenziale
- sanitaria
- impegno civile e tutela e promozione dei diritti
- protezione civile
- tutela e valorizzazione dell'ambiente
- promozione della cultura, istruzione, educazione permanente
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico
- educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero
- organismi di collegamento e coordinamento
Obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro
REGISTRAZIONE STATUTO
Lo statuto deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate: l'iscrizione è gratuita, (art. 7 L. 266/91); purtroppo si verifica che qualche ufficio non applichi l'esenzione per cui è opportuno che lo statuto venga registrato all'ufficio del Registro solo al termine della procedura per l'iscrizione cioè quando la Provincia iscrive l'Organizzazione all'albo regionale).
ASSICURAZIONE
Le Organizzazioni di volontariato DEVONO assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.
REVISIONE DEL REGISTRO
Le Organizzazioni di volontariato DEVONO, trasmettere alle Province, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta, nonché copia del bilancio. Questo perché le Province devono provvedere alla revisione annuale del Registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Il venir meno dei requisiti comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro regionale.