Autoscuole
Referenti
Avviso Importante
SPESE ISTRUTTORIE, VAI ALLA SEZIONE:
Modalità di pagamento
Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore e sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni.
L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori in possesso di specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In tal caso le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
Per poter esercitare l'attività di autoscuola, le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare alla Provincia di Cuneo una Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio Autoscuole della Provincia di Cuneo.
Scarica il modello alla pagina modulistica
In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 123 comma 7bis del Codice della Strada) da parte della Provincia di Cuneo.
La Provincia di Cuneo provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella S.C.I.A. ed a verificare l'idoneità dei locali con sopralluogo e può, sulla base delle risultanze, adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni o attestazioni false dell'esistenza dei requisiti o dei presupposti si è puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque gestisce un'autoscuola senza la segnalazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dall’art. 123 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis dello stesso articolo.
Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti per l’organizzazione dei corsi di formazione degli insegnanti i degli istruttori di autoscuole, le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
Requisiti titolarietà
Ai sensi dell' art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.. 285 Nuovo Codice della Strada, il titolare dell'impresa deve:
- avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
- aver compiuto gli anni ventuno
- risultare di buona condotta
-
essere in possesso di :
- adeguata capacità finanziaria
- diploma di istruzione di secondo grado
- abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni
Per le società i suddetti requisiti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, devono essere posseduti da tutti i soci aventi la legale rappresentanza.
Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti.
Si ricorda che l'art. 123 del Codice della Strada, come da ultima modifica in vigore dal 13 agosto 2010, stabilisce al comma 7 che “l'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria”.
Ne consegue che:
- non esiste più la distinzione fra autoscuole di tipo A e di tipo B
- per poter gestire una autoscuola occorre essere in possesso della patente D-E
Le autoscuole che esercitavano attività di formazione dei conducenti prima del 29 luglio 2010 esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010 n. 120, come espressamente stabilito dall'art. 20 comma 6 della stessa Legge (es. trasformazione societaria con cambio del titolare/rappresentante legale/ socio accomandatario/ socio amministratore che gestisce l'autoscuola, cessione di azienda...)
L'attività non può essere esercitata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada (sorveglianza speciale di P.S. - divieto di soggiorno - obbligo di soggiorno o dimora).
Il requisito dell'idoneità tecnica con almeno una esperienza biennale di cui all'ultimo punto sopra elencato si perfeziona con l'esercizio effettivo, negli ultimi cinque anni, di ciascuna mansione per almeno due anni, ovvero 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di insegnante di teoria e 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di istruttore di guida.
Non è possibile cumulare i periodi di tempo di esercizio di una mansione con quelli dell'altra mansione per il raggiungimento dei due anni di esperienza.
In caso di revoca dell'esercizio dell'autoscuola per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimente revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi 5 anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.