Come diventare apprendista

Diventare apprendista è un'interessante opportunità per entrare nel mercato del lavoro già mentre stai compiendo il tuo percorso di obbligo formativo. Scegliere questa strada significa entrare subito in azienda e imparare sul campo competenze necessarie a svolgere una professione, naturalmente senza dimenticare la necessaria formazione e l'aggiornamento. In questa sezione, ti daremo informazioni sul contratto di apprendistato, sui tuoi diritti e doveri di apprendista, su come possono aiutarti i Centri per l'Impiego e molti altri riferimenti utili ancora.

Diritti e doveri

Nello svolgimento di un rapporto di apprendistato vi sono precisi diritti e doveri per entrambi le parti coinvolte. Sia il datore di lavoro che l’apprendista rispettano le disposizioni vigenti applicate ai normali contratti di assunzione, con le dovute differenze dovute alla particolare natura della condizione lavorativa. L’apprendista ha infatti il diritto/dovere prevalente alla formazione professionale. Proprio perché si tratta di un percorso finalizzato all’apprendimento, il trattamento economico degli apprendisti è inferiore a quello degli altri lavoratori, con aumento graduale della retribuzione nell’arco temporale in cui si sviluppa il progetto formativo.

Per questo l’apprendistato si configura come un rapporto avente una causa giuridica mista, in cui l'aspetto prevalente non è la prestazione lavorativa, ma l’espletamento del percorso formativo. L’orario di lavoro dell’apprendista non può superare le otto ore giornaliere e le quarantaquattro settimanali, salvo diversa disciplina contrattuale. Con la circolare del 5 maggio 1998, l’allora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha chiarito che la disposizione di cui all’articolo 13 della legge 196/97 che ha ridotto l’orario legale di lavoro da quarantotto a quaranta ore settimanali, non ha implicitamente abrogato la speciale disciplina contenuta nella legge 25/55. È da considerare, tuttavia, che un’impresa organizzata su un orario di lavoro settimanale di quaranta ore possa applicare una disciplina contrattuale di miglior favore.

Per gli apprendisti con meno di diciotto anni l’orario di lavoro non può superare le otto ore giornaliere e le quaranta settimanali. Le ore destinate all’insegnamento complementare sono considerate a tutti gli effetti orario di lavoro. Con la circolare del 26 agosto 1986 il Ministero del Lavoro ha espresso il parere che anche gli apprendisti possano istaurare un rapporto di lavoro part-time, purché la durata ridotta della prestazione non comprometta il conseguimento della qualifica professionale.

L’apprendista, in applicazione dell’articolo 12, della legge 25/55 ha l’obbligo di:

  • eseguire gli insegnamenti che gli sono impartiti, obbedendo all’imprenditore o alla persona incaricata della sua formazione;
  • prestare la sua opera con diligenza;
  • comportarsi correttamente con il personale dell’azienda;
  • frequentare con assiduità i corsi d’insegnamento esterno;
  • osservare le norme contrattuali.

Il datore di lavoro con l’instaurazione del rapporto di apprendistato si assume alcuni precisi obblighi che sono indicati all’articolo 11 della legge 25/55:

  • impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario per il conseguimento della qualifica
  • collaborare con gli enti pubblici e privati cui è assegnata l’istruzione integrativa dell’apprendista;
  • osservare i contratti collettivi di lavoro e retribuire l’apprendista sulla base delle condizioni contenute negli stessi contratti collettivi;
  • non sottoporre l’apprendista a lavori che siano superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alle lavorazioni per le quali è stato assunto;
  • concedere il periodo annuale di ferie retribuite secondo la disciplina contrattuale e comunque non inferiori ai limiti indicati dalla legge;
  • non sottoporre l’apprendista a lavorazioni a cottimo, né in genere ad incentivo, se non nei limiti strettamente necessari all’addestramento, previa comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro;
  • concedere i permessi retribuiti necessari per l’insegnamento complementare esterno e vigilare perché l’apprendista frequenti tali corsi;
  • accordare i permessi necessari per gli esami riguardanti l’ottenimento del titolo di studio;
  • informare periodicamente (intervalli non superiori a sei mesi) la famiglia dell’apprendista o chi esercita la patria potestà dei risultati dell’addestramento (solo per gli apprendisti con meno di diciotto anni);
  • non adibire l’apprendista a lavorazioni di serie o di manovalanza.

Si intendono per lavorazioni in serie quelle cui è concretamente adibito l’apprendista, non quelle in generale eseguite dall’azienda, mentre non rientrano nel divieto di adibire a lavorazioni di manovalanza quelle effettuate normalmente in aiuto ad un operaio qualificato o specializzato e quelle riguardanti il riordino del posto di lavoro, purché tali attività non diventino prevalenti. Per gli apprendisti minori di diciotto anni, inoltre, si applica l’articolo 6 della legge 977/67 circa il divieto di essere adibiti ai lavori di cui all’allegato I della stessa legge, salvo il caso in cui tali lavori possano essere fatti per breve durata perché necessari all’addestramento e compiuti sotto la sorveglianza di formatori competenti, previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro e dopo aver sentito il parere della competente Azienda Sanitaria Locale.

Riferimenti utili

Dopo aver letto i materiali contenuti in queste pagine web, hai deciso di entrare nel mercato del lavoro attraverso l’opportunità formativa dell’apprendistato. Nell’articolo, ti spiegheremo a chi rivolgerti in provincia di Cuneo e, in generale, in Piemonte, per intraprendere nel modo più facile questa strada verso il mercato del lavoro.

Il desiderio di imparare un mestiere da chi lo svolge già, la volontà di formarsi sul campo con la supervisione di un esperto, la curiosità di capire in prima persona cosa significa lavorare in un’azienda ti spingono adesso a cercare un’offerta di lavoro per apprendista. Anzitutto, a chi rivolgersi? Il luogo più vicino a te in cui trovare informazioni è il Centro per l’Impiego della tua città o l’ufficio preposto della Provincia, ma la Regione ha attivato alcune interessanti risorse online, di cui troverai tutti i riferimenti al termine di quest’articolo.

Presso il Centro per l’Impiego, ti saranno dati utili consigli e materiali sul contratto di apprendistato. Inoltre potrai chiedere di essere aiutato a scrivere il tuo curriculum vitae e potrai prendere visione delle offerte di lavoro rivolte agli apprendisti. Sempre dal Centro per l’Impiego potrai candidarti e ti saranno dati tutti i riferimenti utili per il tuo incontro con l’azienda.

Un altro ente che ti fornirà utili informazioni è la Provincia di Cuneo. Nella pagina dedicata, troverai una breve descrizione di che cos’è l’apprendistato e troverai alcuni utili documenti di approfondimento. Infine, oltre ai tuoi diritti e doveri, ricorda che una volta avviato il rapporto di lavoro, sia l’apprendista che il tutor aziendale, compileranno il Piano Formativo Individuale. Il PFI descriverà il tuo percorso formativo nell’azienda e descriverà nel dettaglio la pianificazione dell’offerta formativa. Si tratta di un importante documento che, alla fine del rapporto formativo, servirà a valutare le competenze che hai acquisito.

Sul tema, la Regione Piemonte ha istituito anche un numero verde: 800. 333. 444

Se sei un apprendista o vuoi diventarlo, chiama senza esitazione per esporre dubbi e domande sul contratto di apprendistato, inclusi i contratti nazionali (Ccnl), sulla formazione e sulle possibilità di lavoro per apprendisti.

Ecco infine alcuni link utili:

Regione Piemonte, sezione dedicata all’apprendistato con documenti utili di approfondimento

 

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