Nuova definizione dello Stato di Disoccupazione
Avviso ai disoccupati iscritti presso i Centri per l'Impiego
L'introduzione del Decreto Legislativo n. 297 del 2002 e il conseguente atto di indirizzo regionale emanato con DGR n. 50-9625 del 9/06/03 e pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte il 10/07/2003, hanno apportato alcune modificazioni nelle attività dei Centri per l'Impiego.
Sono stati aboliti il libretto di lavoro, sostituito da una scheda professionale, e le vecchie liste di collocamento, sostituite dall'elenco anagrafico delle persone effettivamente disponibili al lavoro.
Nuova definizione dello stato di disoccupazione
Una importante novità è il concetto di stato di disoccupazione, nuovo termine per indicare la posizione di chi è alla ricerca di un lavoro.
Oggi è considerato disoccupato solo chi ha dichiarato al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità al lavoro, concordando con gli operatori le modalità di ricerca attiva di un impiego.
Queste modalità possono essere scelte tra una gamma di servizi a disposizione: colloqui orientativi, interviste di preselezione, frequenza a corsi di formazione, tirocini e stages in azienda.
Per trovarsi in stato di disoccupazione occorre quindi:
- Essere privi di lavoro
- Essere immediatamente disponibili al lavoro
- Attivarsi presso il Centro per l'Impiego per la ricerca di un lavoro.
Chi si deve presentare?
DEVONO presentarsi presso i Centri per l'impiego:
- Tutti gli iscritti ai Centri per l'impiego, interessati a mantenere lo stato di disoccupazione, e che ancora non abbiano manifestato la propria disponibilità al lavoro
- Tutti gli iscritti ai Centri per l'impiego che hanno dichiarato la loro non disponibilità al lavoro e sono interessati al mantenimento dello stato di disoccupazione.
NON DEVONO presentarsi presso i Centri per l'impiego:
- Tutti coloro che hanno già manifestato la propria disponibilità al lavoro al Centro per l'impiego di appartenenza
- Tutti coloro che hanno già usufruito dell'intervista di preselezione e/o sono inseriti o hanno usufruito dei percorsi di orientamento organizzati dai Centri per l'impiego
Cosa deve fare chi si presenta presso i Centri per l'impiego:
- Dichiarare la propria immediata disponibilità a lavorare
- Concordare con il Centro per l'impiego l'inserimento nei servizi offerti gratuitamente.
I servizi dei Centri per l'Impiego per aiutare le persone nella ricerca di un lavoro
Chi si rivolge ai Centri per l'Impiego trova a sua disposizione una vasta gamma di servizi per la ricerca del lavoro:
- Informazioni sulle opportunità lavorative
- Servizio di orientamento per aiutare le persone a costruire un proprio progetto professionale
- Servizio di Preselezione per favorire l'incontro domanda - offerta di lavoro, mediante la segnalazione all'impresa di un numero limitato di candidati aventi i requisiti da essa richiesti e mediante il supporto alle persone in cerca di lavoro nell'intercettazione delle opportunità presenti sul mercato
- Servizi di accompagnamento nella ricerca del lavoro: sostegno nella redazione di Curriculum Vitae e di domande di lavoro, moduli di rafforzamento delle abilità per la ricerca del lavoro
- Attivazione e monitoraggio tirocini: dall'individuazione delle aziende disponibili al monitoraggio costante del raggiungimento degli obiettivi stabiliti
- Moduli brevi professionalizzanti: azioni brevi di rafforzamento di specifiche competenze professionali in relazione alle esigenze delle aziende locali e ai bisogni degli utenti dei CPI
Il mantenimento e la perdita dello stato di disoccupazione
Dal 28 giugno 2007, per disposizione della Regione Piemonte, sono variati i limiti di reddito annuale lordo per la conservazione dello stato di disoccupazione. I nuovi limiti sono i seguenti:
- L'attività di lavoro dipendente o assimilato produca un reddito annuale, nell'anno in corso, non superiore a €. 8.000 euro;
- L'attività di lavoro in proprio produca un reddito annuale non superiore a €. 4.800 euro.
In caso di cumulo delle due tipologie di lavoro non si possono superare i € 8000 euro.
Lo stato di disoccupazione viene solo sospeso, ma mantenuto, nel caso di accettazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o temporaneo inferiore a otto mesi (quattro se si tratta di giovani fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti).
Lo stato di disoccupazione si perde invece in caso di:
- Accettazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo il mancato superamento del periodo di prova
- Accettazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato uguale o superiore ad otto mesi (quattro se si tratta di giovani con età superiore fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti)
- Mancata dichiarazione al Centro per l'Impiego circa la propria immediata disponibilità al lavoro
Naturalmente la persona che ha perso lo stato di disoccupazione potrà ripresentarsi al Centro per l'Impiego e reinserirsi fra i disponibili ottenendo così nuovamente lo status di disoccupato. Ovviamente la decorrenza dello stato di disoccupazione partirà dalla data di nuova presentazione.