Cittadini

Procedura

A partire dal 15 ottobre 2009, in occasione delle verifiche del rendimento di combustione (quella che comunemente è chiamata prova fumi) della propria caldaia, il manutentore oltre a compilare il libretto di impianto ed il rapporto di controllo tecnico, dovrà apporre su quest'ultimo un bollino verde predisposto dalla provincia di appartenenza, gratuito per il cittadino e per l'impresa di manutenzione.

Si ricorda che il controllo periodico da effettuare sulla caldaia è responsabilità del proprietario, del locatore o del terzo responsabile (ad esempio amministratore di condominio per impianti centralizzati).

Il bollino verde potrà essere rilasciato solo da una ditta di manutenzione iscritta nell'elenco regionale delle imprese abilitate, elenco che sarà pubblicato sul sito web della Regione Piemonte (all'indirizzo www.sistemapiemonte.it/sigitw/ricerca_manutentori/) e reso noto a tutta la cittadinanza.

Il cittadino non dovrà preoccuparsi di spedire nulla; sarà lo stesso manutentore ad inoltrare presso gli uffici provinciali la copia del rapporto di controllo tecnico provvisto del bollino verde.

Sarà però indispensabile accertarsi che il proprio manutentore sia abilitato al rilascio del bollino verde, in caso contrario occorre rivolgersi ad una ditta di manutenzione abilitata.

L'elenco delle ditte abilitate sul territorio regionale sono consultabili all'indirizzo

In occasione del primo controllo con bollino verde, il manutentore dovrà anche apporre sull'impianto l'etichetta con il codice che identifica univocamente l'impianto termico sul territorio regionale.

Si rammenta che il bollino verde è gratuito, pertanto nessun ulteriore onere dovrà essere versato a favore dell'ente competente ai controlli (la Provincia territorialmente competente) o ai manutentori che effettuano i controlli di efficienza energetica.

Controlli e periodicità

E' utile sottolineare che i responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici sono tenuti ad eseguire, secondo le periodicità sotto riportate, le seguenti operazioni:

  • Manutenzione (anche detta pulizia) dell'impianto termico
  • Controllo di efficienza energetica (anche detta prova fumi)
  • Apposizione del bollino verde.

Periodicità della Manutenzione (pulizia)

Ai sensi comma 2 art. 9 L.R. 13/07 e Allegato L DLgs 192/05 le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente:

  • alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora non siano disponibili devono essere eseguite conformemente a:

  • alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
  • se non sono disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
  • Il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

Periodicità del controllo di efficienza energetica (prova fumi)

Ai sensi comma 3 art. 9 L.R. 13/07 e Allegato L DLgs 192/05 e s.m.i i controlli di efficienza energetica devono essere eseguiti secondo la tabella delle periodicità

N.B. l'art. 9 comma 7 della legge regionale 13/2007 prescrive che l'obbligo delle operazioni di controllo di efficienza energetica, di cui al comma 3, non comprende la verifica del rendimento di combustione degli impianti che utilizzano combustibile solido. Pertanto non è da effettuare la prova fumi negli impianti alimentati a biomasse.

Periodicità del bollino verde

Il bollino verde è apposto obbligatoriamente dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico, almeno con le seguenti scadenze temporali:

  • ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
  • ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

Sono soggetti all'apposizione del bollino verde tutti gli impianti classificabili come impianti termici così come definito al punto h) comma 1 dell'art. 3 della l.r. 13/2007, nei quali sono compresi i generatori di calore alimentati a biomassa connessi ad un sistema di distribuzione e utilizzazione del calore.

Non sono soggetti all'apposizione del bollino verde gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore quali quelli previsti dall'art. 11, comma 17 del DPR 412/93 e s.m.i. (ad es. pompe di calore, sistemi di cogenerazione, impianti solari termici…)
Gli impianti termici installati a partire dal 15 ottobre 2009 saranno ritenuti automaticamente provvisti di bollino verde con validità fino alle scadenze sopra indicate.

La mancata apposizione del bollino verde oltre che la prova del rendimento di combustione effettuata da una ditta di manutenzione non inserita nell'elenco regionale delle imprese abilitate, comporterà una sanzione a carico del cittadino.
Sono valide le autodichiarazioni effettuate entro il 15 ottobre 2009 secondo le periodicità del bollino verde regionale.

Ispezioni

Sugli impianti con bollino verde la Provincia, avvalendosi dell'ARPA, effettua ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, nonché verifiche sulla sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione e sulla correttezza e regolarità del loro operato.

Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione (vedi costi ispezioni). I risultati dell'ispezione sono riportati, a cura del tecnico incaricato, sul libretto di impianto o di centrale. Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, si applicano le disposizioni di cui all'allegato L, commi 17 e 18, del D.Lgs. 192/2005.

Sanzioni

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza ricorrere alla procedura del bollino verde, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione, ad effettuare le operazioni necessarie per apporre il bollino verde.

Oneri

I costi per l'eventuale ispezione effettuata dalle Province tengono conto della potenza degli impianti, del numero dei generatori dell'impianto termico e delle spese di procedimento.

 In questa sezione è possibile scaricare la seguente documentazione:

Legislazione vigente

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