Zootecnia

Limitazioni alla movimentazione degli alveari

Nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 giugno 2011, la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale, ha limitato fortemente lo spostamento di alveari fuori dalla zona circoscritta nel raggio di 3,2 km dal punto individuato dalle coordinate UTM−ED50 385282E 4927438N presso cui si è rinvenuto un focolaio del pericoloso "colpo di fuoco batterico delle pomacee" . Infatti, nella diffusione della malattia un ruolo di rilievo è svolto dalle api le quali, dopo aver bottinato sui fiori delle piante infette, visitano quelli delle piante sane, infettandole.

La riproduzione animale nel settore zootecnico è regolata, a livello nazionale, dalla legge n. 30 del 15/1/1991, integrata dalla legge n. 280 del 3/8/1999. Il relativo regolamento di esecuzione è il Decreto del Ministero della Sanità 19 luglio 2000 n. 403. Le procedure per l'applicazione della normativa in Piemonte sono state approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 36-10017 del 10.11.2008

Alla Provincia compete l'applicazione delle norme in materia di quote di produzione e di prelievo supplementare sul latte vaccino, l'aggiornamento dell'archivio dei produttori titolari di quota, il controllo delle ditte acquirenti del latte e dei produttori titolari di quota per vendite dirette, con il fine di verificare la corretta tenuta della contabilità sui quantitativi di latte ritirati e sulle produzioni lattiero-casearie commercializzate, nonché sul rispetto delle norme in materia di prelievo supplementare, in particolare quelle inerenti l'effettuazione della trattenuta del prelievo ed il versamento degli importi dovuti all'AGEA.

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